Capo II›Sez. I
Art. 4
Natanti
In vigore dal 3 giu 2002
1. Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi di cui all'articolo 123 del Codice tutte le unità da diporto, i natanti ed i motori amovibili, così come rispettivamente previsti dai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, posti in navigazione in acque ad uso pubblico o in acque a queste equiparate.
2. Ai fini di cui al comma 1:
a) sono considerati in navigazione anche i natanti ormeggiati in acque ad uso pubblico o in acque a queste equiparate;
b) sono equiparate alle acque di uso pubblico, ancorchè di uso privato, tutte le acque aperte alla navigazione del pubblico.
3. Ai fini dell'individuazione dei natanti soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 123, comma 2, del Codice, la stazza lorda e la potenza del motore dei natanti sono quelle risultanti:
a) per i natanti registrati in Italia, dai documenti di identificazione del motore e del natante prescritti dalle vigenti disposizioni;
b) per i motoscafi e le imbarcazioni a motore registrati all'estero, dai corrispondenti documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di registrazione.
4. Per i natanti in navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano e per quelli la cui stazza lorda non risulti indicata nei documenti di cui al comma 2, è preso in considerazione il dislocamento considerando sostituito, al limite di 25 tonnellate di stazza lorda, quello di 25 tonnellate di dislocamento.
Storico versioni
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