Art. 7

Recupero del credito

In vigore dal 3 mag 2008
1. Qualora venga accertato il mancato rispetto dei presupposti e delle condizioni previste per la fruizione del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate procede al recupero dell'importo indebitamente fruito, dei relativi interessi e delle sanzioni applicabili, secondo le disposizioni previste dall', commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni in materia di imposta sui redditi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 28 marzo 2008 Il Ministro dello sviluppo economico Bersani Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa Visto, il Guardasigilli: Scotti Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 356
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