Art. 1

Oggetto

In vigore dal 3 mag 2008
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti i commi 280, 281 e 282 dell' della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con i quali si prevede che: a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, è attribuito alle imprese un credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, e che tale misura è elevata al 15 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca; ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono superare l'importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta; il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso; Visto il comma 283 del citato della legge n. 296 del 2006 il quale prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria; Visto il comma 66 dell' della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che modifica i commi 280 e 281 del citato della legge n. 296 del 2006, elevando al 40 per cento la misura del credito d'imposta per i costi di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca, ed elevando, inoltre, a 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta l'importo complessivo massimo dei costi su cui determinare il credito d'imposta; Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01); Vista la decisione della Commissione europea dell'11 dicembre 2007 C 6042 def. con la quale si stabilisce che il credito d'imposta sopra citato, non classificandosi come aiuto di Stato, non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del Trattato CE; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 febbraio 2008; Ritenuto di accogliere le osservazioni e proposte formulate dal Consiglio di Stato, valutando di non dare corso all'accoglimento dei suggerimenti rimessi alla valutazione delle Amministrazioni proponenti, di cui ai punti 1.2, 1.4.2 del citato parere, in quanto suscettibili di ingenerare problematicità applicative; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 14 marzo 2008 ed il relativo nulla osta manifestato con nota del 20 marzo 2008; Adotta il seguente regolamento: . Oggetto 1. Con il presente decreto sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alle attività di ricerca e di sviluppo agevolabili e alle modalità di verifica e accertamento della effettività delle spese e dei costi sostenuti e della loro coerenza con la disciplina comunitaria.
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