Art. 4

Documentazione attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi

In vigore dal 1 mag 2008
Documentazione attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi 1. L'impresa subappaltatrice attesta l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi in relazione ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio, mediante il rilascio all'impresa appaltatrice della seguente documentazione: a) prospetto analitico redatto in forma libera contenente: 1) nominativo dei lavoratori impegnati nel subappalto; 2) ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore; 3) indicazione dell'aliquota contributiva applicata e relativi importi contributivi versati; b) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dagli Istituti previdenziali successivamente alla data di ultimazione dei lavori o della fase dei lavori cui si riferisce il pagamento unitamente ad una dichiarazione secondo cui i versamenti attestati dal DURC sono riferiti anche ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati rientranti nella comunicazione di cui all'. 2. L'attestazione dell'avvenuto versamento di cui al comma 1 da parte dell'impresa subappaltatrice, può essere rilasciata mediante una asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero del professionista responsabile dei centri di assistenza fiscale di cui all', comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sulla base del modello di cui all'allegato 3 al presente decreto. L'asseverazione rilasciata ai sensi del presente comma è alternativa al rilascio della documentazione di cui al comma 1. 3. Il rilascio da parte del subappaltatore della documentazione di cui al comma 1 ovvero della asseverazione di cui al comma 2 esonera l'impresa appaltatrice dalla responsabilità solidale prevista dal comma 28 dell'articolo 35 dei citato decreto-legge n. 223 del 2006 con riferimento ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati risultanti dalla comunicazione di cui all'. 4. L'esibizione al committente nel momento del pagamento del corrispettivo della documentazione prevista nel comma 3 da parte dell'impresa appaltatrice, determina la non applicazione in capo al committente stesso delle sanzioni amministrative previste nel comma 33 dell'articolo 35 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 nel caso di inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 32 del medesimo articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006.
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