Art. 1
Comunicazioni di dati relativi ai lavoratori impiegati nell'esecuzione del subappalto
In vigore dal 1 mag 2008
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
Visti, in particolare, i commi da 28 a 33 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, con i quali è stata introdotta la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi;
Visto il comma 34 del predetto articolo 35 del decreto legge n. 223 del 2006 che prevede l'adozione di un decreto interministeriale volto ad individuare la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti previsti nei commi da 28 a 33 dell'articolo 35 del medesimo decreto-legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto, in particolare, l' del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in cui si stabilisce che le norme ivi contenute disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione, nonché la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione, ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono;
Visto l'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che individua i soggetti abilitati al compimento di talune attività di assistenza fiscale;
Visto l', comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 luglio 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-14700/UCL del 13 settembre 2007;
Adotta
il seguente regolamento:
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Comunicazioni di dati relativi ai lavoratori
impiegati nell'esecuzione del subappalto
1. Il subappaltatore comunica all'appaltatore il codice fiscale dei soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati, nonché ogni eventuale variazione riguardante i medesimi soggetti.
2. L'appaltatore comunica al committente i dati di cui al comma 1, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito, secondo quanto disposto dal comma 32 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
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