Art. 3

Sanzioni a carico delle SOA

In vigore dal 26 feb 2008
1. Le SOA che, senza giustificato motivo, non trasmettano, in tutto o in parte, i dati relativi ai certificati ed alle fatture nei modi e tempi previsti dall', ovvero che trasmettano dati non veritieri, sono sottoposte alle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dagli articoli 6, comma 11, e 40, comma 4, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 2. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 è iniziato d'ufficio dall'Autorità, la quale contesta alla SOA gli addebiti, invitandola a presentare le proprie controdeduzioni ed eventuale documentazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, e adotta il pertinente provvedimento entro i successivi novanta giorni. In via istruttoria l'Autorità può disporre audizioni ed acquisizioni documentali nonché eseguire, senza preavviso, ispezioni presso la SOA. In tal caso, il termine per l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità rimane sospeso per il tempo necessario allo svolgimento dell'istruttoria. 3. In caso di inadempimento da parte delle SOA agli obblighi di trasmissione previsti dal comma 1, l'Autorità acquisisce i dati ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
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