Art. 1
Ambito applicativo
In vigore dal 26 feb 2008
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
Sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
Visto l'articolo 253, comma 21, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede l'individuazione, con decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dei criteri, modalità e procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzate ai fini del rilascio delle attestazioni SOA;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, recante il regolamento che istituisce il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», in particolare l', comma 4, che istituisce il Ministero delle infrastrutture, trasferendogli parte delle funzioni già attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, reso nella adunanza dell'8 ottobre 2007;
Espletata la procedura di comunicazione del presente regolamento al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto che le procedure di verifica di cui all'articolo 253, comma 21, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riguardano i certificati di lavori pubblici di cui all'articolo 22, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, i certificati pubblici e privati rilasciati prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nonché le fatture presentate dalle imprese per comprovare i lavori privati di cui all'articolo 25, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 15961 del 10 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
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Ambito applicativo
Il Ministero delle infrastrutture e l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito denominata «Autorita») sottopongono a verifica, secondo i criteri, le modalità e le procedure stabilite dal presente regolamento, i seguenti atti, ove utilizzati per il conseguimento delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 al 1° luglio 2006:
a) i certificati di lavori pubblici, di cui all'articolo 22, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nonché i certificati di lavori pubblici e privati rilasciati prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
b) le fatture presentate dalle imprese ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture:decreto:2007-12-21;272#art-1