Art. 4
Revoca della parità
In vigore dal 12 feb 2008
1. La revoca dell'atto di riconoscimento della parità scolastica è disposta, oltre che nella fattispecie di cui all', nei seguenti casi:
a) libera determinazione del gestore;
b) gravi irregolarità di funzionamento accertate ai sensi dell';
c) accertata violazione dell'articolo 1-bis, comma 3 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;
d) mancato completamento del corso, nel caso di riconoscimento della parità ad iniziare dalla prima classe;
e) mancata attivazione di una stessa classe per due anni scolastici consecutivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:2007-11-29;267#art-4