Art. 3
Mantenimento della parità
In vigore dal 12 feb 2008
1. Il gestore o il rappresentante legale, entro il 30 settembre di ogni anno scolastico, deve dichiarare al competente ufficio scolastico regionale, la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti.
2. Inoltre, la scuola è tenuta a comunicare entro il termine di cui al comma 1:
a) i dati relativi al coordinatore delle attività educative e didattiche e ai docenti;
b) il numero delle sezioni, delle classi e degli alunni frequentanti;
c) la composizione degli organi collegiali;
d) la delibera dei competenti organi collegiali di adozione del piano dell'offerta formativa (POF), che deve essere conservato agli atti della scuola.
3. In caso di mancata osservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 ovvero di irregolarità di funzionamento, l'ufficio scolastico invita la scuola interessata, mediante comunicazione formale, a provvedere alle dovute regolarizzazioni entro il termine perentorio di 30 giorni. Scaduto il predetto termine senza che la scuola abbia provveduto, l'ufficio scolastico regionale dispone gli opportuni accertamenti anche ai fini del successivo . Ai fini di cui al presente comma, per irregolarità di funzionamento sono da intendersi tutte quelle correlate alla carente rispondenza delle situazioni di fatto ai requisiti previsti dall', comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, alle disposizioni del presente regolamento nonché alle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato.
4. Il gestore o il rappresentante legale è tenuto a comunicare e documentare tempestivamente all'ufficio scolastico regionale ogni eventuale variazione riguardante la gestione, l'organizzazione e il funzionamento della scuola stessa ai fini delle conseguenti verifiche in ordine alla permanenza dei requisiti prescritti.
5. Il trasferimento della sede scolastica deve essere comunicato tempestivamente e deve essere oggetto di provvedimento di modifica del riconoscimento della parità da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento, per la nuova sede, dell'idoneità dei locali e della loro conformità alla normativa vigente.
6. L'ufficio scolastico regionale accerta comunque la permanenza dei requisiti prescritti, di cui all', mediante apposite verifiche ispettive che potranno essere disposte in qualsiasi momento.
7. Nel caso in cui sia accertata la sopravvenuta carenza di uno o più dei requisiti richiesti, l'ufficio scolastico regionale invita la scuola a ripristinare il requisito o i requisiti mancanti, assegnando il relativo termine, di norma non superiore a trenta giorni. Scaduto il termine assegnato senza che la scuola abbia provveduto a ripristinare il requisito o i requisiti prescritti, l'ufficio scolastico regionale provvede alla revoca del provvedimento con cui è stata disposta la parità, secondo quanto previsto dal successivo .
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:2007-11-29;267#art-3