Art. 3
Mantenimento e cancellazione dell'iscrizione negli elenchi regionali
In vigore dal 8 feb 2008
Mantenimento e cancellazione
dell'iscrizione negli elenchi regionali
1. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale, la scuola non paritaria deve dichiarare espressamente al competente ufficio scolastico regionale, entro il termine del 31 marzo di ciascun triennio successivo alla prima iscrizione, la propria volontà di restare iscritta nell'elenco regionale e la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti ed elencati all'. In caso di mancata dichiarazione, l'ufficio scolastico regionale invita la scuola interessata, mediante comunicazione formale, a provvedere al suddetto adempimento entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, scaduto il quale, senza che la scuola abbia presentato la prescritta dichiarazione, ne dispone la cancellazione dall'elenco regionale delle scuole non paritarie, dandone comunicazione formale alla scuola medesima.
2. La scuola non paritaria iscritta nell'elenco regionale è tenuta a comunicare tempestivamente al competente ufficio scolastico regionale ogni variazione riguardante la gestione, la sede, l'organizzazione e il funzionamento della scuola stessa, ai fini delle conseguenti verifiche da parte dell'ufficio scolastico regionale in ordine alla permanenza dei requisiti prescritti. Devono comunque essere comunicate entro il termine di cui all', comma 2, le variazioni riguardanti l'istituzione di indirizzi diversi o di corsi serali.
3. Nel caso di istituzione di corsi di tipologia ordinamentale diversa, deve essere presentata una nuova domanda di iscrizione nell'elenco regionale delle scuole non paritarie, secondo le modalità di cui al presente regolamento.
4. Nel caso di trasferimento della sede scolastica in altra regione, deve essere presentata una nuova domanda d'iscrizione nell'elenco delle scuole non paritarie all'Ufficio scolastico competente per territorio.
5. L'ufficio scolastico regionale accerta la veridicità delle dichiarazioni prodotte nei tempi prescritti da ciascuna scuola non paritaria iscritta nell'elenco regionale e, nel caso accerti la sopravvenuta carenza di uno o più dei requisiti richiesti, invita la scuola a ripristinare il requisito o i requisiti mancanti entro il termine di trenta giorni, scaduto il quale effettua gli opportuni accertamenti e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione della scuola interessata dall'elenco regionale, dandone comunicazione alla scuola stessa.
Storico versioni
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