Art. 1

Procedure per l'iscrizione negli elenchi regionali delle scuole non paritarie

In vigore dal 8 feb 2008
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ed in particolare l'articolo 1-bis, comma 5, concernente le modalità procedimentali per l'inclusione delle scuole non paritarie in un apposito elenco regionale, da definirsi con regolamento adottato ai sensi dell'articolo l7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni; Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l', comma 7, concernente l'istituzione del Ministero della pubblica istruzione; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 ottobre 2007; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento: . Procedure per l'iscrizione negli elenchi regionali delle scuole non paritarie 1. L'iscrizione nell'elenco regionale delle scuole non paritarie è disposta, su domanda, dall'ufficio scolastico regionale competente per territorio. 2. La domanda è presentata dal gestore o dal rappresentante legale del gestore all'ufficio scolastico della regione in cui la scuola ha sede, entro il termine del 31 marzo di ciascun anno. Essa contiene la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27. 3. Alla domanda deve essere allegata, in particolare, la documentazione riguardante: a) la predisposizione di un progetto educativo della scuola, adottato in armonia con i principi costituzionali; b) la predisposizione delle linee essenziali del piano dell'offerta formativa elaborato in conformità agli ordinamenti vigenti; c) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza di locali scolastici e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti. 4. Per le scuole dell'infanzia che richiedono l'iscrizione negli elenchi regionali delle scuole non paritarie, si prescinde dal possesso del requisito relativo alla correlazione dell'attività didattica al conseguimento di un titolo di studio. 5. L'ufficio scolastico regionale procede alla verifica della documentazione fatta pervenire dalla scuola circa il possesso dei requisiti dichiarati e, in caso di riscontro positivo, entro il successivo 30 giugno iscrive la scuola nell'elenco regionale delle scuole non paritarie. 6. L'ufficio scolastico regionale, entro il medesimo termine del 30 giugno, comunica alla scuola che ha prodotto domanda l'esito positivo o negativo del procedimento. 7. L'amministrazione è tenuta ad effettuare, entro il termine del 30 novembre successivo alla data di scadenza per la presentazione della domanda, appositi accertamenti ispettivi. Nel caso in cui tali accertamenti attestino la mancanza di uno o più requisiti richiesti dalla legge e dichiarati nella domanda, l'ufficio scolastico regionale dispone la cancellazione della scuola dall'elenco regionale, dandone comunicazione alla scuola interessata. 8. L'elenco regionale delle scuole non paritarie è aggiornato e pubblicato all'albo entro il 30 giugno di ciascun anno.
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