Art. 2

Riproduzione e utilizzazione della comunicazione al pubblico delle opere e materiali protetti

In vigore dal 4 gen 2007
1. Al fine di renderne accessibile il contenuto alle persone con disabilità sensoriali, la riproduzione e l'utilizzazione della comunicazione al pubblico di opere e materiali protetti può anche essere effettuata per il tramite delle associazioni e delle federazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, che non perseguono scopo di lucro, sulla base di appositi accordi stipulati ai sensi dell'articolo 71-quinquies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633. 2. Gli accordi di cui al comma 1 sono volti a consentire l'esercizio della eccezione di cui all'articolo 71-bis e dovranno prevedere la definizione di procedure che consentano alle predette associazioni e federazioni di convertire i file all'uopo loro forniti dai titolari dei diritti in formati idonei ad essere utilizzati secondo le finalità e nei modi previsti dal precedente e di consegnare il prodotto di tale attività alle persone che dimostrino di possedere i requisiti soggettivi richiesti. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 novembre 2007 Il Ministro per i beni e le attività culturali Rutelli Il Ministro della solidarietà sociale Ferrero Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 130
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