Art. 1
Oggetto
In vigore dal 4 gen 2007
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;
Visti gli articoli 71-bis e 71-quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
Visto l', comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito in legge 25 giugno 2005, n. 109;
Visto l', comma 5, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2006, recante delega di funzioni al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri on. Francesco Rutelli;
Acquisito il parere del Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'autore nella riunione del 20 luglio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 16274 del 23 luglio 2007;
Adotta
il seguente regolamento:
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Oggetto
1. Ai sensi dell'articolo 71-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, d'ora in avanti: «legge», sono consentite, per uso personale, alle persone con disabilità sensoriale, la cui situazione sia stata accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la riproduzione di opere e materiali protetti dalla legge o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, nel rispetto dei fini e nei limiti consentiti dalla predetta legge.
2. La riproduzione e l'utilizzazione della comunicazione al pubblico, di cui al comma 1, di opere e di materiali protetti ai sensi dell'articolo 71-bis della legge, si attuano attraverso la registrazione audio su qualsiasi tipo di supporto delle opere o l'impiego di dispositivi di lettura idonei per gli ipovedenti, la sottotitolazione delle opere e dei materiali protetti visualizzabili e comunque la trasformazione in un formato elettronico accessibile con le tecnologie assistite, secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2007-11-14;239#art-1