Art. 2
Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili
In vigore dal 6 gen 2007
1. Gli allegati, contraddistinti dai numeri da 1 a 7, che formano parte integrante del presente regolamento, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per i quali è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili, in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. I dati sensibili e giudiziari così individuati sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie quando la raccolta non avvenga presso l'interessato.
3. Le operazioni di raffronto, interconnessione e comunicazione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
4. Non sono utilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 12 novembre 2007
Il Ministro: De Castro
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 234
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:2007-11-12;241#art-2