Art. 1
Oggetto del regolamento
In vigore dal 6 gen 2007
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, contenente norme in materia di protezione dei dati personali «Codice in materia di protezione dei dati personali» e, in particolare gli articoli 20, comma 2 e 21, comma 2, che prevede l'obbligo di individuare con atto di natura regolamentare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, necessario per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico previste dalla legge;
Viste le restanti definizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 7 agosto 1986, n. 462, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, relativo a misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, che ha istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Ispettorato centrale repressione frodi;
Vista la legge del 6 febbraio 2004, n. 36, recante «Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, recante «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali»;
Visto il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazione, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, ed in particolare l' comma 2;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerate le attribuzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e le sue finalità pubbliche individuate dalla normativa comunitaria e nazionale che comportano il trattamento di dati sensibili e giudiziari;
Considerato che possono avere effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, ovvero le interconnessioni e i raffronti con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, la comunicazione dei dati a terzi nonché la diffusione;
Ritenuto di individuare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni, quelle effettuate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che possono avere effetti maggiormente significativi per l'interessato, quali la comunicazione a terzi;
Ritenuto, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
Considerato che, per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite, all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;
Visto il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2005;
Vista l'autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;
Aquisiti in data 19 ottobre 2006 ed in data 8 febbraio 2007 i pareri del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 196/2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 aprile 2007, n. 5075/2006;
Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 8841 del 14 settembre del 2007;
Adotta
il seguente regolamento:
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Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:2007-11-12;241#art-1