Art. 5

In vigore dal 12 feb 2016
1. Fuori dei casi riguardanti la revisione di cui all', quando si accerti che sono venuti meno, in tutto o in parte, le condizioni e i requisiti previsti dagli per l'iscrizione, il prefetto può disporre la sospensione dell'iscrizione e la rimozione delle cause ostative o la cancellazione dall'elenco. Restano comunque fermi i provvedimenti da adottare nell'immediatezza al verificarsi delle situazioni riguardanti taluno degli associati, degli amministratori o dei promotori, di cui all'Allegato 1. 2. La sospensione dell'iscrizione o la cancellazione dall'elenco sono altresì disposte, in relazione alla gravità del fatto, quando l'associazione o l'organizzazione o taluno dei soci, amministratori o promotori non abbiano osservato le cautele necessarie per la tutela della riservatezza dei soggetti assistiti. 3. I provvedimenti di diniego, sospensione, revoca e cancellazione dell'iscrizione sono adottati dal prefetto con provvedimento motivato, da notificarsi all'associazione od organizzazione interessata. 3 bis. I prefetti, con provvedimento motivato, possono mantenere negli elenchi, d'intesa con il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, le associazioni che, pur non integrando tutti i requisiti di cui all', hanno significativamente inciso e proficuamente operato nell'ultimo decennio nel contrasto e nella prevenzione dei fenomeni di estorsione e di usura nel territorio di riferimento e svolgono comunque attività di prevenzione. 4. Dei provvedimenti di diniego, sospensione, revoca e cancellazione dell'iscrizione, relativi alle associazioni ed alle fondazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15, comma 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108, adottati per una delle cause previste nell'Allegato 1, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, su segnalazione del prefetto, ne informa tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro. Analoga segnalazione è fatta dal prefetto al Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.

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urn:nir:ministero.interno:decreto:2007-10-24;220#art-5

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Art. 5 Regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l'iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dall'articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le prefetture. — Testo vigente | Portale Normativo