Art. 1
In vigore dal 12 dic 2007
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44 e, in particolare, l'articolo 13, comma 2;
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108 e, in particolare, l'articolo 15, comma 4;
Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 6 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1996, n. 189, concernente la determinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti delle medesime;
Visto il decreto ministeriale 7 settembre 1994, n. 614;
Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1999, n. 451 e, in particolare, l', comma 2;
Ritenuto di dover disciplinare con un nuovo regolamento le condizioni e i requisiti per l'iscrizione delle associazioni ed organizzazioni di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, di cui all'articolo 13, comma 2 della citata legge n. 44/1999, e le modalità di tenuta dello stesso elenco;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi in data 18 giugno 2007;
Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 27-31/A-40 del 18 settembre 2007;
Adotta
il seguente regolamento:
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1. Presso ogni prefettura - U.T.G. è istituito l'elenco provinciale delle associazioni e delle fondazioni antiracket ed antiusura.
2. Possono essere iscritte nell'elenco di cui al comma 1, le associazioni, anche non riconosciute, le fondazioni e i comitati di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e le associazioni e le fondazioni antiracket ed antiusura, aventi tra gli scopi sociali, risultanti dall'atto costitutivo, quello principale di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, purchè gli enti suddetti risultino costituiti da almeno un anno, operino effettivamente secondo i criteri indicati nell' e i cui associati, amministratori o promotori non si trovino in una delle situazioni previste nell'Allegato 1, nonché, a questa sola condizione, le associazioni e le fondazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
3. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da copia autentica dell'atto costitutivo dell'associazione, anche non riconosciuta, fondazione o comitato, nonché della completa indicazione di coloro che ne sono soci, amministratori o promotori, è indirizzata al prefetto della provincia in cui l'associazione od organizzazione ha la sede principale, quale indicata nell'atto costitutivo.
4. Quando la richiesta di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è presentata da associazioni e fondazioni, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ne è fatta espressa menzione nella domanda ed è allegata specifica attestazione, sottoscritta dal rappresentante legale che richiede l'iscrizione. In tal caso non è necessario presentare altra documentazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2007-10-24;220#art-1