Capo III

Art. 7

Corso di formazione professionale

In vigore dal 3 gen 2008
1. Il corso di formazione professionale ha una durata non inferiore a tre mesi e si svolge, in relazione alla metodologia utilizzata, presso le sedi individuate, con proprio atto, dal Direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 2. Il programma didattico, le materie e l'articolazione delle verifiche intermedie, sono stabiliti dal direttore centrale della Formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, prima dell'inizio del corso stesso. 3. Durante la frequenza dei corsi l'eventuale dimissione dei candidati ammessi, avviene secondo le disposizioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come richiamate dal comma 8 dell'articolo 16 del medesimo decreto legislativo.
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Corso di formazione professionale (Art. 7 Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei concorsi per la promozione alla qualifica di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.) — Testo vigente | Portale Normativo