Capo III
Art. 7
Corso di formazione professionale
In vigore dal 3 gen 2008
1. Il corso di formazione professionale ha una durata non inferiore a tre mesi e si svolge, in relazione alla metodologia utilizzata, presso le sedi individuate, con proprio atto, dal Direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
2. Il programma didattico, le materie e l'articolazione delle verifiche intermedie, sono stabiliti dal direttore centrale della Formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, prima dell'inizio del corso stesso.
3. Durante la frequenza dei corsi l'eventuale dimissione dei candidati ammessi, avviene secondo le disposizioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come richiamate dal comma 8 dell'articolo 16 del medesimo decreto legislativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2007-10-12;237#art-7