Capo III
Art. 5
Commissioni esaminatrici
In vigore dal 3 gen 2008
1. La commissione esaminatrice è composta da almeno due dirigenti, di cui uno con funzioni di Presidente, da un componente appartenente a ruolo non inferiore a quello degli ispettori e dei sostituti antincendio e da un segretario.
2. Alle commissioni dei concorsi di cui all', possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami relativi alle materie speciali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2007-10-12;237#art-5