Capo III

Art. 5

Commissioni esaminatrici

In vigore dal 3 gen 2008
1. La commissione esaminatrice è composta da almeno due dirigenti, di cui uno con funzioni di Presidente, da un componente appartenente a ruolo non inferiore a quello degli ispettori e dei sostituti antincendio e da un segretario. 2. Alle commissioni dei concorsi di cui all', possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami relativi alle materie speciali.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:2007-10-12;237#art-5

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