Art. 2

Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

In vigore dal 7 nov 2007
1. Le tabelle dai numeri 1 a 7, che formano parte integrante del Regolamento, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed individuate nel Codice. 2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato. 3. Le operazioni di comunicazione individuate nel regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione di dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 4. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.
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