Art. 1

Oggetto del regolamento

In vigore dal 7 nov 2007
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali»; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», il quale, tra l'altro, disciplina i trattamenti effettuati per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, nonché il codice deontologico e di buona condotta concernente il trattamento dei dati personali per scopi storici, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali» - allegato A.2; Visto il decreto ministeriale in data 24 settembre 2004, recante «Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali», registrato dalla Corte dei conti il 28 ottobre 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 18 novembre 2004 e successive modificazioni; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e, in particolare: l'articolo 20, comma 1, ai sensi del quale il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite; l'articolo 20, comma 2, ai sensi del quale nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22 dello stesso decreto, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del medesimo provvedimento; l'articolo 21, comma 1, ai sensi del quale il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichi le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili; l'articolo 21, comma 2, ai sensi del quale la disposizione dell'articolo 20, comma 2, si applica anche al trattamento dei dati giudiziari; Vista la Parte II del medesimo decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, intitolata «Disposizioni relative a specifici settori», nella quale sono indicate finalità di rilevante interesse pubblico che rendono ammissibile il trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici; Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 21 dicembre 2005 recante autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici; Ravvisata la necessità di provvedere all'individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili, ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nell'ambito dei trattamenti di dati personali effettuati, per le finalità di interesse pubblico individuate dalla legge, dal Ministero per i beni e le attività culturali, nonché dagli enti pubblici non economici sottoposti alla vigilanza del Ministero limitatamente ai trattamenti in materia di gestione del personale e di contenzioso, nonché di formazione; Ritenuto di indicare analiticamente negli allegati le operazioni effettuate dal Ministero per i beni e le attività culturali e dai precitati enti pubblici che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, con particolare riferimento alle operazioni di comunicazione a terzi; Ritenuto di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che il Ministero per i beni e le attività culturali e dai precitati enti pubblici devono necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate dalla legge: operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione; Considerato che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui agli allegati è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite, all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dalla legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi; Rilevato che il presente regolamento non comporta alcun onere di spesa a carico dell'Amministrazione; Acquisito in data 21 giugno 2006 il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 2, e 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi in via interlocutoria, nell'adunanza del 19 marzo 2007 ed in via definitiva nell'adunanza del 9 luglio 2007; Vista la preliminare comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 16028 del 19 luglio 2007; Adotta il seguente regolamento: . Oggetto del regolamento 1. In attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», d'ora innanzi denominato «Codice», il regolamento identifica le tipologie di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Ministero nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, con esclusione dei trattamenti effettuati per scopi storici, già regolati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», nonché dal codice deontologico e di buona condotta concernente il trattamento dei dati personali per scopi storici, di cui all'allegato A.2 al Codice. 2. Il presente regolamento identifica altresì i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili, limitatamente ai trattamenti in materia di gestione del personale e di contenzioso, nonché di formazione, da parte degli enti pubblici non economici sottoposti alla vigilanza del Ministero ed in particolare: Ente Ville Vesuviane, istituito con legge n. 578/1971; Scuola Archeologica di Atene, istituita con legge n. 118/1987; Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani», istituita con R.D. n. 1050/1925 e R.D.L. n. 1447/1937, convertito con legge n. 2554/1937; Domus Mazziniana, istituita con legge n. 1230/1952; Fondazione Guglielmo Marconi, istituita con R.D. n. 354/1938; Istituto Italiano di Numismatica, istituito con R.D.L. n. 223/1936; Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, istituito con R.D. n. 1068/1935; Istituto Storico Italiano per il Medioevo, istituito con legge n. 2124/1934; Accademia Nazionale dei Lincei, ricostituita con D.Lgs.Lgt. n. 359/1944, riordinata con legge n. 70/1975; Museo storico della liberazione di Roma, istituito con legge n. 277/1957.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2007-08-28;173#art-1

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