Art. 3
In vigore dal 25 set 2007
1. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per il tramite del sostituto d'imposta l'attestazione di cui agli è parte integrante della dichiarazione di spettanza di cui all'articolo 23, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. In sede di controllo, l'Agenzia delle entrate può, altresì, richiedere ai soggetti di cui all' l'esibizione della certificazione rilasciata dall'Autorità fiscale del Paese di residenza attestante la sussistenza delle condizioni indicate dall'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 agosto 2007
Il Ministro: Padoa Schioppa
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 31
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