Art. 2
In vigore dal 25 set 2007
1. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle condizioni ivi previste, per i soggetti residenti in uno Stato diverso da quelli indicati nell', l'attestazione di cui al medesimo è effettuata mediante:
a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese di origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell'Apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
c) documentazione validamente formata dal Paese di origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata, come conforme all'originale, dal consolato italiano nel Paese di origine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2007-08-02;149#art-2