Art. 2
Requisiti per la concessione della medaglia al merito di servizio
In vigore dal 22 set 2007
1. La medaglia al merito di servizio è conferita, ove per il medesimo fatto non sia stata concessa ricompensa al valore, a coloro che si sono distinti per aver dato prova di particolare ardimento e di eccezionali capacità professionali nell'attuazione di azioni di soccorso rilevanti.
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