Art. 1

Benemerenze e insegne

In vigore dal 22 set 2007
IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno sono definite le caratteristiche, le modalità di conferimento e le modalità di uso dei segni di benemerenza e delle insegne concesse al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visti gli articoli dal 62 al 72, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, rimasti in vigore, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 139 del 2006, fino all'emanazione del presente regolamento; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 2007; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 21-21/A-152 (07002111) in data 13 giugno 2007; Adotta il seguente regolamento: . Benemerenze e insegne 1. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere attribuiti i seguenti riconoscimenti, le cui caratteristiche tecniche sono riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento: a) medaglia al merito di servizio; b) diplomi di benemerenza con medaglia; c) croci di anzianità; d) diplomi di lodevole servizio; e) encomi; f) elogi.
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