Art. 2
Risorse finanziarie disponibili
In vigore dal 10 nov 2007
1. All'articolo 7 del decreto 20 marzo 2001, n. 400, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«3. A decorrere dai tre anni successivi alla data di emanazione del primo provvedimento di concessione in favore delle società finanziarie, gli interessi che maturano sull'importo del contributo concesso per gli interventi di cui all', comma 1, lettera a), del decreto 30 marzo 2001, n. 400, sono acquisiti dalle società finanziarie ad incremento dell'importo del contributo citato, dedotte le spese di gestione della società. Gli amministratori devono dare evidenza contabile di tali spese nella relazione di bilancio».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 maggio 2007
Il Ministro
dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 47
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2007-05-22;177#art-2