Art. 1

Soggetti beneficiari

In vigore dal 10 nov 2007
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante disposizioni sulla riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'articolo 24 del decreto legislativo n. 114 del 1998, che prevede interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi, come modificato dall'articolo 54, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»; Visto in particolare il comma 4 dell'articolo 24 predetto, che prevede il finanziamento delle società finanziarie, costituite da consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, per l'esercizio di talune attività; Considerato che il comma 5 dell'articolo 24, attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti-gianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei predetti finanziamenti; Visto l'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come modificato dall'articolo 4, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto l'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che dispone l'iscrizione degli intermediari finanziari in un apposito elenco tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi; Visto l'articolo 113 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che dispone che i soggetti che esercitano le attività indicate nel citato articolo 106 in via prevalente, non nei confronti del pubblico, siano iscritti ad una apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106; Visto l'articolo 155 del predetto decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che prevede che i consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in un apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106; Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante disposizioni in materia di razionalizzazione di fondi pubblici di garanzia; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 maggio 1999, n. 248, recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto 30 marzo 2001, n. 400, recante i criteri e le modalità per il finanziamento delle società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi; Visto l'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 marzo 2006; Sentita la Vicepresidenza del Consiglio dei Ministri per le competenze in materia di turismo; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 2384 del 12 febbraio 2007; Adotta il seguente regolamento: . Soggetti beneficiari 1. Il comma 3 dell' del decreto 30 marzo 2001, n. 400, è sostituito dal seguente: «3. Le partecipazioni al capitale delle società finanziarie di soggetti diversi da quelli elencati al comma 1, lettera c), non possono superare complessivamente il quarantanove per cento. I confidi costituiti ai sensi dell'articolo 9, comma 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito con legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche che, a seguito dell'approvazione dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche, associno anche imprese appartenenti a settori economici diversi da quelli indicanti nel richiamato articolo 9, possono presentare alla controgaranzia delle società finanziarie di cui al precedente comma 1, operazioni di garanzia riguardanti esclusivamente imprese del commercio e del turismo e dei servizi».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2007-05-22;177#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo