Art. 8
Obblighi dei produttori
In vigore dal 5 lug 2007
1. Le imprese che producono i materiali e gli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio sono tenute a controllarne la rispondenza al presente regolamento e a dimostrare in ogni momento di aver adeguatamente provveduto ai controlli ed accertamenti necessari.
2. Ogni partita deve essere corredata da una dichiarazione del produttore attestante che i materiali ed oggetti di cui al comma 1 sono conformi alle norme vigenti.
3. In mancanza della dichiarazione di cui al comma 2, la dichiarazione di conformità deve essere rilasciata da un laboratorio pubblico di analisi.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2007-04-18;76#art-8