Art. 10
Mutuo riconoscimento
In vigore dal 5 lug 2007
1. Le disposizioni di cui al regolamento non si applicano ai materiali ed oggetti legalmente prodotti e/o commercializzati in uno Stato dell'Unione europea, in Turchia e a quelli legalmente prodotti nei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 aprile 2007
Il Ministro: Turco
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 74
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2007-04-18;76#art-10