Art. 10

Mutuo riconoscimento

In vigore dal 5 lug 2007
1. Le disposizioni di cui al regolamento non si applicano ai materiali ed oggetti legalmente prodotti e/o commercializzati in uno Stato dell'Unione europea, in Turchia e a quelli legalmente prodotti nei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 aprile 2007 Il Ministro: Turco Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 74
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urn:nir:ministero.salute:decreto:2007-04-18;76#art-10

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