Capo I

Art. 7

In vigore dal 15 apr 2007
1. L'articolo 14 è sostituito dal seguente: «Art. 14 (Formazione della graduatoria). - 1. Il punteggio complessivo è determinato dalla media dei voti riportati nelle prove scritte sommata al voto riportato nella prova orale. 2. Il possesso del diploma di specializzazione rilasciato dalle scuole di specializzazione universitarie a conclusione di percorsi formativi di durata almeno biennale o del dottorato di ricerca, purchè conseguiti in relazione agli obiettivi ed alle attività formative dei titoli di studio di cui all', determina, ai fini della formazione della graduatoria di merito, l'attribuzione di un ulteriore punteggio, rispettivamente di 2,50 centesimi e 3 centesimi. 3. Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso, salvo i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'Amministrazione stessa. 4. Il Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, riconosciuta la regolarità della procedura concorsuale, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione, la graduatoria di merito e dichiara vincitori i candidati utilmente collocati nella stessa, tenuto conto delle riserve dei posti e dei titoli di preferenza, previsti dalle vigenti disposizioni. 5. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso, nominati consiglieri, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno nonché nel sito internet del Ministero dell'interno. Dell'approvazione della graduatoria è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».
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Art. 7 Regolamento recante modificazioni ed integrazioni al regolamento approvato con decreto 4 giugno 2002, n. 144, recante la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia. Articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. — Testo vigente | Portale Normativo