Capo I
Art. 2
In vigore dal 15 apr 2007
1. All' del Decreto, la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«d) godimento dei diritti politici».
Dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere:
«e) idoneità fisica all'impiego; a tale fine l'Amministrazione può sottoporre a visita medica i candidati in qualsiasi momento».
«f) laurea specialistica conseguita presso un'università o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: giurisprudenza, scienze della politica, scienze delle pubbliche amministrazioni, scienze dell'economia, sociologia, programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, storia contemporanea, studi europei. Sono, altresì, ammessi i diplomi di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione, economia e commercio, economia politica, economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, sociologia, storia e lauree equipollenti, rilasciati dalle università o istituti di istruzione universitaria equiparati, secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento, previsto dall'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127.».
2. Il comma 2 dell' è sostituito dal seguente:
«2. I titoli di studio conseguiti all'estero presso università e istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se sono stati dichiarati equipollenti a titoli universitari italiani e riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia.».
Storico versioni
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