Art. 4

Restituzione di somme erroneamente versate con bonifici

In vigore dal 18 giu 2007
1. Su richiesta del versante, previa autorizzazione da parte delle ragionerie provinciali, le tesorerie provvedono alla restituzione delle somme versate erroneamente e accreditate nella contabilità speciale di cui al precedente . 2. La restituzione può avvenire, a seconda della richiesta, mediante bonifico bancario o postale ovvero con vaglia cambiario «non trasferibile» della Banca d'Italia da spedire all'indirizzo del richiedente. 3. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore dopo centottanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 9 ottobre 2006 Il Ministro: Padoa Schioppa Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2006 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 309
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Restituzione di somme erroneamente versate con bonifici (Art. 4 Regolamento recante norme per l'introduzione di nuove modalita' di versamento presso le tesorerie statali.) — Testo vigente | Portale Normativo