Art. 1

Versamenti in tesoreria mediante bonifico bancario o postale

In vigore dal 18 giu 2007
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21 e successive modificazioni; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 5 della legge 28 marzo 1991, n. 104; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; Ravvisata l'opportunità di introdurre nuove modalità per effettuare i versamenti a favore della pubblica amministrazione; Sentita la Banca d'Italia che ha espresso il proprio assenso con nota n. 1219592 del 16 dicembre 2005; Sentita la società Poste Italiane S.p.A., che ha espresso il proprio assenso con nota n. 3022 del 24 gennaio 2006; Sentita l'Associazione Bancaria Italiana, che ha espresso il proprio assenso con nota n. 000376 del 27 gennaio 2006; Udito il parere n. 2943/06 del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 26 giugno 2006; Tenuto conto che, ai sensi del comma 3, dell'articolo 17, della citata legge n. 400 del 1988, il presente regolamento è stato inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 0115168 del 31 agosto 2006; Adotta il seguente regolamento: . Versamenti in tesoreria mediante bonifico bancario o postale 1. I versamenti di somme nelle tesorerie statali possono essere effettuati, oltre che con le modalità indicate nell'articolo 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni, anche con bonifico bancario o postale a favore della tesoreria competente. 2. La ricevuta del bonifico o diversa comunicazione prevista dal contratto di conto corrente, rilasciata dalle banche e da Poste Italiane S.p.A., ha efficacia liberatoria nei confronti del debitore dalla data in cui il versamento è effettuato agli sportelli bancari o postali ovvero in cui l'importo è addebitato sul conto del debitore. Tale data è riportata sulla ricevuta o sulla comunicazione e inserita tra i dati del bonifico inviato alla Banca d'Italia. 3. Le banche e Poste Italiane S.p.A. riconoscono i fondi alla Banca d'Italia, quale Istituto che gestisce il servizio di tesoreria statale, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di cui al precedente comma. Conseguentemente nella disposizione di bonifico non deve essere indicata alcuna valuta per il beneficiario. 4. Per i pagamenti aventi scadenza il penultimo e l'ultimo giorno lavorativo dell'anno, al fine di assicurare l'afflusso delle somme in tesoreria entro la fine dell'esercizio, il bonifico deve essere disposto entro il terz'ultimo giorno lavorativo del mese di dicembre. 5. Nella medesima data di riconoscimento dei fondi, la tesoreria competente effettua la contabilizzazione del bonifico con le modalità di cui al successivo e riporta nei dati del versamento anche la data in cui è stato effettuato il versamento agli sportelli bancari o postali o è stato addebitato il conto del debitore. 6. La ricevuta del bonifico costituisce valido documento anche ai fini della resa del conto giudiziale da parte degli agenti contabili, ai sensi dell'articolo 621 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato. 7. Restano ferme le speciali disposizioni riguardanti i termini e le modalità previsti per gli intermediari e per i concessionari della riscossione per il riversamento in tesoreria delle somme da loro riscosse.
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