Art. 6
Disposizioni finali e transitorie
In vigore dal 11 ott 2006
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica anche, fermo restando quanto previsto dall', comma 318, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'attività di custodia e conservazione dei beni sottoposti a sequestro, di cui agli del presente decreto, per i quali alla data di entrata in vigore non sia stato ancora emesso decreto di liquidazione da parte dell'Autorità giudiziaria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 settembre 2006
Il Ministro della giustizia Mastella
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa
Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2006
Ministeri istituzionali - Guistizia, registro n. 11, foglio n. 9
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2006-09-02;265#art-6