Art. 6

Disposizioni finali e transitorie

In vigore dal 11 ott 2006
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica anche, fermo restando quanto previsto dall', comma 318, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'attività di custodia e conservazione dei beni sottoposti a sequestro, di cui agli del presente decreto, per i quali alla data di entrata in vigore non sia stato ancora emesso decreto di liquidazione da parte dell'Autorità giudiziaria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 settembre 2006 Il Ministro della giustizia Mastella Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2006 Ministeri istituzionali - Guistizia, registro n. 11, foglio n. 9
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Disposizioni finali e transitorie (Art. 6 Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennita' spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro. Articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).) — Testo vigente | Portale Normativo