Art. 3

Riduzione dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene

In vigore dal 11 ott 2006
1. Per gli anni successivi al primo, gli importi dell'indennità giornaliera determinati in base alle tariffe di cui all', rispettivamente, alla lettera a) n. 2; alla lettera b) n. 2; alla lettera c) n. 2 e alla lettera d), nonché all', rispettivamente, alla lettera a) n. 2 e alla lettera b) n. 2, sono ridotti, in relazione allo stato di conservazione del bene, secondo le percentuali di seguito riportate: a) per il secondo anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera è ridotto nella misura del 20%; b) per il terzo anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera a), è ulteriormente ridotto nella misura del 30%; c) per il quarto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera b), è ulteriormente ridotto nella misura del 40%; d) per il quinto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera c), è ulteriormente ridotto nella misura del 50%. 2. Per il sesto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato alla lettera d) del comma 1 è ulteriormente ridotto nella misura del 50%. 3. L'importo dell'indennità giornaliera determinato per il sesto anno è dovuto per ciascun anno, o frazione di esso, successivo al sesto.
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2006-09-02;265#art-3

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