Art. 1
Presupposti di applicazione delle disposizioni concernenti l'imputazione dei redditi di imprese estere collegate
In vigore dal 21 ott 2006
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 aprile 2003, n. 80, con la quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale, e, in particolare, l', comma 1, lettera o), concernente la riformulazione dell'articolo 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, nel testo vigente sino al 31 dicembre 2003, riguardante l'imputazione ai soci residenti del reddito prodotto da società estere controllate residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato al fine di estenderne l'ambito di applicazione anche alle società estere collegate residenti negli stessi Paesi;
Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che a norma dell' della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle società;
Visto, in particolare, l'articolo 168, del citato testo unico, recante disposizioni in materia di imprese estere collegate che prevede, al comma 4, l'emanazione delle disposizioni attuative con decreto del Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, con particolare riferimento all'articolo 8-bis, riguardante le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, n. 429, recante disposizioni in materia di tassazione dei redditi di imprese estere partecipate in attuazione dell'articolo 127-bis, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente sino al 31 dicembre 2003;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, riguardante l'individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'articolo 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, nel testo vigente sino al 31 dicembre 2003 (cd. «black list»);
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, riguardante l'attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;
Visti gli del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo trasferimento di funzioni già attribuite al Ministero delle finanze;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi all'adunanza del 27 febbraio 2006;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-4317/UCL del 5 maggio 2006;
Adotta
il seguente regolamento:
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Presupposti di applicazione delle disposizioni
concernenti l'imputazione dei redditi di imprese estere collegate
1. I redditi conseguiti da imprese, società o enti, residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, sono imputati alle persone fisiche o ai soggetti di cui agli , comma 1, lettere a), b) e c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche non titolari di reddito d'impresa, residenti in Italia, che detengano, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione agli utili di dette imprese, società o enti, non inferiore al 20 per cento ovvero al 10 per cento in caso di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati. Si tiene conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.
2. Non si applicano le disposizioni del comma 1 per le partecipazioni in soggetti non residenti negli Stati o territori a fiscalità privilegiata che operano in tali Stati o territori per il tramite di stabili organizzazioni.
3. Si considerano residenti o localizzati in territori con regime fiscale privilegiato, così come individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, le imprese, le società e gli enti ammessi comunque a fruire di tale regime.
4. Ai fini della verifica delle percentuali di partecipazioni agli utili, per le persone fisiche si tiene conto anche di quelle spettanti ai familiari di cui all', comma 5 del citato testo unico.
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2006-08-07;268#art-1