Art. 5

Interpello

In vigore dal 21 ott 2006
1. I soggetti partecipanti residenti possono ottenere la disapplicazione della disciplina dell'articolo 168 del citato testo unico delle imposte sui redditi, producendo istanza d'interpello volta a dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 5 dell'articolo 167. Ai fini della risposta positiva da parte dell'amministrazione finanziaria rileva, in particolare, la circostanza che l'impresa, la società o l'ente non residente svolge effettivamente un'attività commerciale, ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile, come sua principale attività nello Stato o nel territorio con regime fiscale privilegiato nel quale ha sede, con una struttura organizzativa idonea allo svolgimento della citata attività oppure alla sua autonoma preparazione e conclusione, ovvero la circostanza che i redditi conseguiti dal soggetto non residente sono prodotti in misura non inferiore al 75 per cento in altri Stati o territori diversi da quelli di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, ed ivi sottoposti integralmente a tassazione ordinaria. 2. All'esercizio dell'interpello di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell' del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, n. 429.
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