Art. 2

Durata e funzionamento del Comitato

In vigore dal 9 ago 2006
1. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono rinnovabili per una sola volta. 2. Il Comitato è convocato dal presidente, con preavviso di almeno quindici giorni, e si riunisce almeno quattro volte l'anno. 3. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. 4. Decadono dall'incarico il componente ed il relativo supplente che non siano presenti alle riunioni per tre volte consecutive. L'amministrazione designante provvede, entro due mesi dall'ultima riunione, ad una nuova indicazione alla quale consegue la nomina con le modalità previste dall'. 5. Il Comitato, per le attività di competenza di cui all'articolo 59, commi 2 e 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si avvale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) presso il quale è stato istituito, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Repertorio nazionale dei dati territoriali. Il CNIPA assicura altresì le funzioni di segreteria tecnica del Comitato nonché lo svolgimento dei compiti istruttori, di studio e di supporto tecnico scientifico. 6. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comitato presenta una relazione al Ministro per l'innovazione e le tecnologie ed alla Conferenza unificata sulle attività svolte e sul sistema nazionale dei dati territoriali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 maggio 2006 Il Ministro: Stanca Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 123
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urn:nir:presidenza.consiglio.ministri.dipartimento.innovazione.e.tecnologie:decreto:2006-05-02;237#art-2

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