Art. 1
Composizione del Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni
In vigore dal 9 ago 2006
IL MINISTRO
PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
Visto l'articolo 59, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con il quale è stato istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali;
Visto l'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con il quale è stato istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni;
Visto l'articolo 59, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005, recante «Delega di funzioni in materia di innovazione e tecnologie» al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca;
Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 27 marzo 2006;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. UL 272/06/9-06 del 26 aprile 2006);
Adotta
il seguente regolamento:
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Composizione del Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni
1. Il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni di seguito denominato Comitato, istituito ai sensi dell'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è costituito da diciannove componenti, scelti tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nel settore, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie che inoltre designa il presidente, un componente ed il relativo supplente. Nove componenti, ed i relativi supplenti, sono designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Otto componenti, ed i relativi supplenti, sono designati dalle seguenti amministrazioni: Ministero dell'ambiente, Ministero delle politiche agricole e forestali, Agenzia del Territorio, Dipartimento della protezione civile, Dipartimento degli affari regionali, Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, Istituto Geografico Militare, Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).
2. Il Comitato può avvalersi di esperti, di rappresentanti di altre amministrazioni, di rappresentanti di associazioni di categoria e di organismi costituiti da associazioni di regioni e di enti locali, che partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni previa deliberazione dello stesso Comitato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:presidenza.consiglio.ministri.dipartimento.innovazione.e.tecnologie:decreto:2006-05-02;237#art-1