Art. 11
Riserva nell'uso della denominazione
In vigore dal 28 mag 2006
1. L'uso della denominazione di «Borsa merci telematica», «Mercato telematico di merci» od altra consimile è riservata alla società di gestione. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo I, Capo I, del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2006-04-06;174#art-11