Art. 10
Periodo transitorio
In vigore dal 25 lug 2012
1. Allo scopo di promuovere l'utilizzo della piattaforma telematica, l'accesso alla Borsa merci telematica italiana, per un periodo transitorio di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è consentito anche agli operatori accreditati.
2. Ai fini dell'accreditamento da parte della Società di gestione alla Borsa merci telematica italiana, gli operatori devono:
a) appartenere alle categorie dei soggetti di cui all', comma 1, lettera b);
b) possedere i requisiti previsti dall', comma 2, b), c), d), e), f), h) ed i);
c) essere iscritti nel registro imprese della Camera di commercio, operare in uno dei settori di cui all', comma 1, lettera a), ed appartenere ad una delle seguenti categorie: commercianti, utilizzatori compresa la grande distribuzione, trasformatori, cooperative, altri organismi associativi detentori delle merci, produttori agricoli, operatori della pesca e fornitori di servizi logistici;
d) non essere inclusi negli elenchi ufficiali dei protesti cambiari, attestato da visura nazionale dei medesimi.
3. COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 20 APRILE 2012, N. 97.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2006-04-06;174#art-10