Capo III

Art. 16

Sospensione dal registro dei tirocinanti

In vigore dal 13 gen 2006
1. In caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti di cui all', comma 1, lettera c), il Consiglio nazionale delibera la sospensione dell'iscrizione dal registro dei tirocinanti. 2. La delibera del Consiglio nazionale di sospensione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti deve essere comunicata all'interessato e al professionista presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 novembre 2005 Il Ministro: Castelli Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2005 Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 288
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Sospensione dal registro dei tirocinanti (Art. 16 Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di geologo.) — Testo vigente | Portale Normativo