Capo III

Art. 15

Cancellazione dal registro dei tirocinanti

In vigore dal 13 gen 2006
1. Il Consiglio nazionale, previa comunicazione all'interessato e assegnazione allo stesso di un termine per la presentazione di eventuali osservazioni o giustificazioni delibera la cancellazione dal registro dei tirocinanti nei seguenti casi: a) rinuncia all'iscrizione: b) dichiarazione di interruzione del tirocinio; c) condanna definitiva per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo di due anni o nel massimo a cinque anni. d) rilascio del certificato di iscrizione all'albo dei geologi. 2. La delibera del Consiglio nazionale di cancellazione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti deve essere comunicata all'interessato e al professionista presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che la delibera di cancellazione sia stata comunicata contestualmente a quella di interruzione del tirocinio.
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