Capo III

Art. 12

Delibera di iscrizione

In vigore dal 12 gen 2006
1. Il Presidente, su delibera del Consiglio nazionale, provvede alla iscrizione nel registro dei tirocinanti entro quindici giorni dalla presentazione della domanda. 2. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio nazionale. 3. Il mancato accoglimento deve essere motivato. La segreteria del Consiglio nazionale provvede entro dieci giorni a dare comunicazione della delibera adottata all'interessato, al professionista ed al Consiglio regionale dell'ordine presso di cui questo è iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
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