Capo III
Art. 11
Iscrizione
In vigore dal 12 gen 2006
1. L'iscrizione al registro dei tirocinanti si ottiene a seguito di istanza al Consiglio nazionale, redatta secondo lo schema allegato C) al presente regolamento.
2. Nella domanda il richiedente dichiara il proprio impegno ad effettuare il tirocinio di adattamento e la non sussistenza della incompatibilità prevista dall', comma 3 del presente regolamento.
3. La domanda è corredata dai seguenti documenti:
a) copia di un documento di identità;
b) copia del decreto di riconoscimento;
c) attestazione di disponibilità del professionista ad ammettere il richiedente a svolgere il tirocinio presso il proprio luogo di svolgimento dell'attività professionale;
d) n. 2 fotografie autenticate formato tessera; in alternativa, a richiesta dell'interessato, le fotografie possono essere autenticate dall'ufficio ricevente.
4. Nella domanda, sottoscritta dal richiedente, sono elencati i documenti allegati; va altresì essere espresso l'impegno a dare comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse.
5. La domanda di iscrizione può essere inviata al Consiglio nazionale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero direttamente presentata presso gli uffici dello stesso Consiglio nazionale. In caso di consegna presso gli uffici dello stesso viene apposta sulla domanda il timbro del Consiglio nazionale con la data di ricevimento, e viene rilasciata apposita ricevuta al tirocinante o a persona da lui delegata.
6. Non è accolta la domanda incompleta o difforme dalle previsioni del presente articolo, quando non ne sia possibile la regolarizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2005-11-14;264#art-11