Art. 7
In vigore dal 28 feb 2006
Sessioni straordinarie
1. I frequentatori che, senza giustificato motivo accertato dal presidente della commissione di esami, non si presentano all'esame finale vengono considerati rinunciatari e non superano il corso.
2. I frequentatori che per malattia o per altro grave motivo accertato dal presidente della commissione di esami, non abbiano potuto partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla conclusione dell'esame medesimo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2005-11-07;298#art-7