Art. 6

In vigore dal 28 feb 2006
Esame finale e formulazione dei giudizi di idoneità 1. Al termine del corso, i funzionari sostengono un esame finale consistente nella discussione di due elaborati ed in un colloquio, su argomenti compresi nelle aree tematiche sviluppate durante il corso. 2. La commissione di esame provvede a stabilire gli argomenti nell'ambito dei quali i frequentatori sceglieranno di svolgere gli elaborati ed a fissare, in relazione al calendario delle prove d'esame, il termine per la consegna degli stessi. 3. Le prove d'esame formano oggetto di una complessiva valutazione di merito che si conclude con il giudizio di «insufficiente profitto», «sufficiente profitto», «buon profitto», «segnalato profitto». 4. Il corso si intende superato con un giudizio non inferiore a «sufficiente profitto».
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