Art. 1

In vigore dal 3 nov 2005
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI Visti gli articoli 101, 102, 103, 110, 112, 115, 117, 119 e 130 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato "Codice"; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, che ha istituito il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato "Ministero", e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali; Visto l', comma 1, della legge 25 marzo 1997, n. 78, concernente la soppressione della tassa di ingresso ai musei statali; Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali e successive modificazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 16 maggio 2005; Vista la nota resa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 16 maggio 2005, a seguito di comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento: . 1. L', comma 1, del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, è sostituito dal seguente: "1. L'ingresso ai musei, alle aree e ai parchi archeologici ed ai complessi monumentali, come definiti all'articolo 101 del Codice, è consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto.".
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urn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2005-09-28;222#art-1

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