Art. 3

In vigore dal 3 nov 2005
1. L' del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, è sostituito dal seguente: " (Comitati regionali per i servizi di biglietteria). - 1. Presso ogni direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici opera un comitato regionale per i servizi di biglietteria, con funzioni propositive e consultive in materia di gestione dei servizi di biglietteria. 2. Il comitato è presieduto dal direttore regionale ed è composto dai soprintendenti di settore operanti in ambito regionale, nonché dai direttori dei musei e degli altri istituti dotati di autonomia aventi sede nel territorio regionale. 3. Per i biglietti di cui all', comma 2, lettera a), del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, l'importo è stabilito dal direttore regionale, su proposta del capo dell'ufficio, del museo o dell'istituto autonomo interessato, sentito il comitato di cui ai commi 1 e 2. 4. Per i biglietti di cui all', comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, l'importo è stabilito dal direttore regionale, su proposta congiunta dei capi degli uffici, musei o istituti autonomi interessati, sentito il comitato di cui ai commi 1 e 2. 5. Per i biglietti di cui all', comma 2, lettera c), del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, l'importo, qualora non definito nell'ambito degli accordi di fruizione o di valorizzazione di cui agli articoli 102 e 112 del Codice, è stabilito con apposito accordo tra il direttore regionale, i rappresentanti della regione e degli enti pubblici territoriali interessati nonché i soggetti privati eventualmente coinvolti. Il direttore regionale stipula l'accordo previo parere del comitato di cui ai commi 1 e 2. 6. Ai fini della determinazione dell'importo dei biglietti di cui ai commi 3 e 4, si tiene conto del rilievo culturale dei beni offerti alla fruizione, della qualità degli allestimenti e dei percorsi espositivi, dei livelli qualitativi dell'accoglienza e dell'offerta complessiva di servizi aggiuntivi, della media annua degli ingressi all'istituto o al luogo, delle caratteristiche socio-economiche del territorio di riferimento, con riguardo anche alla vocazione turistica e alla presenza di altri istituti e luoghi della cultura pubblici e privati nel territorio medesimo. 7. Ai fini della determinazione dell'importo dei biglietti di cui al comma 5, oltre che dei parametri indicati al comma 6, si tiene conto del numero e della rilevanza culturale degli istituti e luoghi interessati, delle caratteristiche e dei livelli qualitativi dei servizi pubblici presenti sul territorio, con particolare riferimento alla rete di trasporti pubblici. 8. L'importo stabilito ai sensi dei commi 4, 5 e 6, include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste dall'. 9. I direttori regionali, sulla base delle indicazioni fornite dal Capo del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, determinano l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici, nel limite massimo dello 0,50 per cento.".
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urn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2005-09-28;222#art-3

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