Art. 7

Visite di rinnovo

In vigore dal 22 giu 2005
1. Le navi devono essere sottoposte a visite di rinnovo allo scopo di accertare che persistano a bordo le condizioni esistenti all'atto della visita iniziale. 2. Nel caso in cui le condizioni dell'unità non corrispondano alle indicazioni contenute nella licenza di navigazione, l'autorità competente, in qualunque momento sia avvenuto l'accertamento, revoca il Certificato di sicurezza, salvo rapporto all'autorità giudiziaria, qualora si configuri un illecito penale. Non potrà farsi luogo a rilascio di nuovo certificato di sicurezza con annotazioni di idoneità al noleggio se non previa visita iniziale dell'unità.
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Visite di rinnovo (Art. 7 Regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche.) — Testo vigente | Portale Normativo